Art. 952 c.nav. — Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 19 agosto 1954. Leggi il testo vigente →

[1]Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non puo' essere superiore a lire trecento per chilogramma di merce caricata, o alla maggior cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente anteriormente alla caricazione.

[2]Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo delle cose trasportate, fino a prova contraria.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 19 agosto 1954

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 387/2006

    Parametro
    21 novembre 2006

    ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Ancona. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006. F.to: Franco BILE, Presidente Romano VACCARELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 423 c.nav. · Art. 3 cost. · Art. 952 c.nav. · Art. 274 c.nav.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art952 · fonte del testo

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