Gli artt. 935 e 941 del codice della navigazione e 19 della legge n. 213 del 1983 - censurati per sospetta violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. - disciplinano, rispettivamente, l'obbligo dell'esercente di assicurare "il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo", l'obbligo dell'esercente "di linee aeree regolari" di assicurare "ciascun passeggero contro gli infortuni di volo", e le modalità di aggiornamento "dei limiti di responsabilità attualmente previsti dal codice della navigazione". Pertanto essi non sono applicabili nel prosieguo del giudizio di provenienza, giacché questo, promosso dai genitori di un allievo pilota deceduto per la caduta dell'aeromobile su cui si trovava, va ormai definito - in seguito al rigetto, con sentenza parziale, delle domande di risarcimento proposte verso l'Aero Club esercente dell'aeromobile, gli eredi dell'allievo che lo pilotava e l'istruttore di volo, e alla condanna della società assicuratrice al pagamento dell'"indennizzo assicurativo" - unicamente nei confronti di tale società, con la determinazione della prestazione da essa dovuta in base al contratto. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli indicati parametri, degli artt. 935 e 941 cod. nav., in relazione all'art. 19, legge 19 maggio 1983, n. 213).
Art. 935 c.nav. · Art. 941 c.nav. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.