Il testo dell'art. 944 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente: Art. 944 (Responsabilita' e limiti del risarcimento nel trasporto di bagagli non consegnati). - "Il vettore risponde della perdita e delle avarie dei bagagli non consegnatigli e degli oggetti in genere che il viaggiatore conserva presso di se', dall'inizio delle operazioni d'imbarco al compimento di quelle di sbarco, quando il passeggero provi che la perdita o le avarie sono state determinate da causa imputabile al vettore. Tuttavia il risarcimento dovuto dal vettore, in caso di responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti, non puo' essere superiore alla cifra complessiva di duecentodiecimila lire per ciascun passeggero".

Testo vigente dal 21 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-16;202~art5 · fonte del testo

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