Art. 867 c.nav. — Forma del titolo per la pubblicità

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[1]La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del codice civile.

[2]Tuttavia, se si tratta di aliante libratore, e' sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art867 · fonte del testo

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