Codice della navigazione

Art. 252 c.nav. — Forma dei titoli per la pubblicità

[1]La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi se non in forza di uno dei titoli richiesti dall'articolo 2657 del codice civile.

[2]Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell'articolo 249, e' sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art252 · fonte del testo

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