Art. 866 c.nav. — Ufficio competente ad eseguire la pubblicità
La pubblicita' deve essere richiesta all'ENAC ovvero all'autorita' consolare del luogo ove l'aeromobile si trova. L'autorita' consolare trasmette immediatamente all'ENAC la documentazione presentata dall'interessato.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005
