Art. 805 c.nav. — Approdo di aeromobili provenienti dall'estero

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 22 maggio 1998. Leggi il testo vigente →

[1]Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti doganali o sanitarii, salvo speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica intesi i ministeri interessati.

[2]Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale del Regno.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 22 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art805 · fonte del testo

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