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Art. 804 c.nav. — Approdo degli aeromobili

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 maggio 1968. Leggi il testo vigente →

[1]L'approdo volontario degli aeromobili, salvo il disposto degli articoli 841, 844, puo' effettuarsi soltanto negli aeroporti.

[2]Nel caso di approdo fuori di un aeroporto, il comandante dell'aeromobile e, quando sia a conoscenza del fatto, il possessore del fondo, in cui e' avvenuto l'approdo, devono darne avviso alla competente autorita', secondo le norme del regolamento.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 maggio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art804 · fonte del testo

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