Art. 717 c.nav. — Indennità
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((Il Ministro per la difesa puo' ordinare il collocamento di segnali su opere, costruzioni e piantagioni che, fuori delle zone indicate negli articoli 715 e 715-bis costituiscano intralcio per la navigazione aerea. In questo caso, e' dovuto il rimborso delle spese di impianto, di manutenzione e di esercizio. Puo' altresi' ordinarie che per dette opere, costruzioni e piantagioni siano adottate altre misure, indispensabili per la sicurezza della navigazione aerea)).
Testo in vigore dal 3 marzo 1963 al 21 ottobre 2005
