Art. 715-bis c.nav.
Articolo non più previsto a seguito della sostituzione dei capi da i a iii del titolo III del libro I della parte II disposta dal d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
Abrogato dal 21 ottobre 2005
Articolo non più previsto a seguito della sostituzione dei capi da i a iii del titolo III del libro I della parte II disposta dal d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
Abrogato dal 21 ottobre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1963 al 21 ottobre 2005. 160 parole tolte, 32 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti militari in genere e degli aeroporti civili aperti al traffico strumentale e notturno, non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.
tolto: Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli la cui altezza superi di sei metri il livello medio dell'aeroporto; tale limite puo' essere superato di un metro per ogni cinquanta metri di distanza, a condizione che l'ostacolo non oltrepassi i quarantacinque metri sul livello medio dell'aeroporto. Nello spazio compreso tra il terzo ed il quindicesimo chilometro, il limite di quarantacinque metri di altezza sul livello medio dell'aeroporto puo' essere superato di un metro ogni quaranta, metri di distanza. Dopo il quindicesimo chilometro cessa ogni limitazione.
tolto: Intorno agli aeroporti militari nello spazio compreso tra chilometri tre e chilometri sette e mezzo dal perimetro dell'aeroporto l'ostacolo non deve comunque oltrepassare i sessanta metri sul livello medio dell'aeroporto stesso.aggiunto: ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art715bis · fonte del testo
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