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Art. 717 c.nav. — Indennità

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[1]Nei casi previsti negli articoli 714, primo comma, e 716 non e' dovuto alcun indennizzo: in quelli previsti nel secondo comma dell'articolo 714 e' dovuto un indennizzo da determinare secondo le norme sull'espropriazioni per pubblico interesse.

[2]Nei casi previsti nell'articolo 715, primo comma, e' dovuto il rimborso delle spese di impianto, di manutenzione e di esercizio; in quelli previsti nel secondo comma dell'articolo predetto e' dovuta un'indennita' nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 3 marzo 1963

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