Art. 424 c.nav. — Derogabilità delle norme sulla responsabilità

[1]Le norme degli articoli 422, 423 sono sempre derogabili a favore del caricatore. Sono derogabili anche a favore del vettore per quanto concerne il periodo di tempo anteriore alla caricazione e quello posteriore alla scaricazione; e, anche per il periodo che intercorre tra caricazione e scaricazione, relativamente ai trasporti di merci caricate sopra coperta e di animali vivi,relativamente ai trasporti nazionali di merci di qualsiasi genere, nonche' per quanto concerne i danni da ritardo. Nei confronti dei terzi l'efficacia delle clausole derogatrici e' subordinata alla loro inserzione nella polizza ricevuto per l'imbarco o nella polizza di carico.

[2]Le norme anzidette sono infine derogabili, anche fuori delle ipotesi e dei limiti previsti nel precedente comma, qualora non venga emessa polizza di carico, ne' altro documento negoziabile.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art424 · fonte del testo

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