Art. 412 c.nav. — Responsabilità del vettore pel bagaglio

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[1]Il vettore e' responsabile, entro il limite massimo di lire trecento per chilogrammo o della maggior cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli e' stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.

[2]La perdita o le avarie devono essere fatte constare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.

[3]Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non e' responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 19 agosto 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art412 · fonte del testo

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