Art. 275 c.nav. — Limitazione del debito dell'armatore

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 10 agosto 2012. Leggi il testo vigente →

[1]Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore puo' limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio.

[2]Sulla somma alla quale e' limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 10 agosto 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art275 · fonte del testo

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