Art. 224 c.nav. — Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 13 aprile 1990. Leggi il testo vigente →

Il cabotaggio tra i porti del Regno, nonche' il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge sono riservati alle navi nazionali, salvo che sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 13 aprile 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art224 · fonte del testo

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