Codice della navigazione

Art. 225 c.nav. — Concessione di servizi

[1]I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione.

[2]E' parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.

[3]I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione.

[4]Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art225 · fonte del testo

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