All'articolo 172-bis del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui all'articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l'autorita' marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio puo' autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione e' valida nell'ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorita' marittime»;
  • b)al comma 2, dopo le parole: «all'autorita' marittima» sono inserite le seguenti: «che ha rilasciato l'autorizzazione»;
  • c)al comma 4, le parole: «tramite telefax, all'autorita' marittima» sono sostituite dalle seguenti: «in formato digitale, all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione»;
  • d)al comma 5, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e comunica settimanalmente all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1». Le disposizioni di cui all'articolo 172-bis del codice della navigazione, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche al personale navigante addetto alla navigazione interna. L'autorizzazione all'esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco e' rilasciata dalla competente autorita' della navigazione interna, su istanza dell'armatore.

Testo vigente dal 3 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182~art15 · fonte del testo

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