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Art. 2 c.nav. — Mare territoriale

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[1]Sono soggetti alla sovranita' dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio del Regno, quando la distanza tra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le venti miglia marine. Se tale distanza e' superiore a venti miglia marine, e' soggetta alla sovranita' dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti piu' foranei distanti tra loro venti miglia marine.

[2]E' soggetta altresi' alla sovranita' dello Stato la zona di mare dell'estensione di sei miglia marine lungo le coste continentali ed insulari del Regno e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.

[3]Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 5 settembre 1974

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art2 · fonte del testo

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