1. Il presente articolo si riferisce solamente alle baie le cui coste appartengono a un solo Stato. 2. Ai fini della presente Convenzione, si intende per baia un'insenatura ben marcata la cui penetrazione nella terraferma in rapporto con la larghezza della sua entrata sia tale che le sue acque siano racchiuse dalla costa ed essa rappresenti qualcosa di piu' di una semplice inflessione della costa. Comunque un'insenatura non e' considerata una baia a meno che la sua superficie non sia almeno uguale a quella di un semicerchio che abbia come diametro la linea tracciata attraverso l'entrata dell'insenatura. 3. La superficie di un'insenatura si misura tra la linea della bassa marea lungo le coste dell'insenatura e le linea che unisce i punti di bassa marea della sua entrata naturale. Quando, a causa della presenza di isole, un'insenatura ha piu' di una entrata, il semicerchio ha come diametro la somma delle lunghezze delle linee che chiudono le diverse entrate. La superficie delle isole situate all'interno di un'insenatura e' compresa nella superficie delle acque dell'insenatura. 4. Se la distanza tra i punti di bassa marea situati sull'entrata naturale di una baia non supera 24 miglia marine, si puo' tracciare una linea di delimitazione tra questi due punti di bassa marea e le acque che si trovano all'interno di essa sono considerate acque interne. 5. Se la distanza tra i punti di bassa marea situati sull'entrata naturale di una baia eccede 24 miglia marine, una linea di base diritta di 24 miglia viene tracciata all'interno della baia in modo da racchiudere la massima superficie possibile di acque. 6. Le disposizioni precedenti non si applicano alle cosiddette "baie storiche" o nei casi in cui si adotta il metodo delle linee di base diritte previsto dall'articolo 7.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art10 · fonte del testo

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