Art. 172-bis c.nav. — Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco

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[1]1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorita' marittima puo' autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.

[2]2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorita' marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.

[3]3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche:

  • a)per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura;
  • b)per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.

[4]4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche tramite telefax, all'autorita' marittima, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.

[5]5. L'armatore puo' essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero piu' posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 14 giugno 1998 al 18 dicembre 2025

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Che cosa è cambiato dal 14 giugno 1998

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1992 al 14 giugno 1998. 49 parole tolte, 70 parole aggiunte in 8 capoversi.

aggiunto: 1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma tolto: del successivo articolo aggiunto: dell'articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e tolto: addetti aggiunto: adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di …

aggiunto: 2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorita' marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.

aggiunto: 3. L'autorizzazione di cui al tolto: primo comma aggiunto: comma 1 puo' essere concessa anche:

a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi tolto: e aggiunto: o galleggianti appartenenti al medesimo armatore tolto: ed addetti aggiunto: e adibiti alla pesca costieratolto: , locale o ravvicinatatolto: , o agli impianti di acquacoltura;

b) tolto: ai aggiunto: per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti tolto: addetti aggiunto: adibiti alla pesca costieratolto: , locale o ravvicinatatolto: , o agli impianti di acquacoltura.

tolto: L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorita' marittima,aggiunto: 4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita notatolto: , la composizione effettiva aggiunto: riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche tramite telefax, all'autorita' marittima, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante tolto: e le successive variazioni.

tolto: Copia della nota, vistata dall'autorita' marittima, deve essere conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati.

aggiunto: 5. L'armatore puo' essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero piu' posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui tolto: ai precedenti commi aggiunto: al presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art172bis · fonte del testo

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