Codice della navigazione

Art. 140 c.nav. — Nome delle navi maggiori

[1]Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome.

[2]Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro gia' registrato in qualsiasi matricola del Regno.

[3]L'imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all'approvazione del ministro per le comunicazioni.

[4]Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art140 · fonte del testo

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