Art. 1286 c.nav. — Iscrizione di navi e galleggianti della navigazione interna

[1]I proprietari di navi o galleggianti della navigazione interna devono presentare all'ispettorato di porto, entro un anno dall'entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, corredata dei documenti prescritti dal regolamento.

[2]L'ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato provvisorio che abilita la nave o il galleggiante alla navigazione. Il periodo di validita' di tale certificato e' stabilito dal ministro per le comunicazioni.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1286 · fonte del testo

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