Art. 2024 c.o.m. — Congedo dei marinai arruolati eccezionalmente. Indennità e rimborsi

Il personale arruolato in base all'articolo 2023 viene congedato al ritorno della nave militare in un porto della Repubblica o prima, se sono giunti a bordo militari del Corpo degli equipaggi militari marittimi destinati a coprire le carenze organiche. Al personale di cui al comma 1 vengono forniti, a spese dell'Amministrazione militare, i mezzi per far ritorno nel luogo di domicilio. Le maggiori spese eventualmente incontrate dagli armatori per la sostituzione sulle loro navi del personale arruolato a norma dell'articolo 2023 sono a carico dell'Amministrazione militare.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2024 · fonte del testo

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