Art. 1258 c.nav. — Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1995 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]Alle persone iscritte nelle matricole o nei registri del personale marittimo o del personale della navigazione interna ovvero negli albi o nel registro della gente dell'aria e' inflitta la pena disciplinare della cancellazione se riportano una condanna che determina l'incapacita' all' iscrizione nelle matricole, negli albi o nel registro. La riabilitazione importa la cessazione della pena disciplinare.49

[2]Alle medesime persone puo' essere inflitta, rispettivamente dal ministro per le comunicazioni e dal direttorio dell'Ente nazionale della gente dell'aria, la inibizione dell'esercizio della professione fino a due anni in seguito a condanna per alcuno dei reati indicati nel regolamento o in leggi speciali.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

49

La Corte Costituzionale con sentenza 29 maggio - 1 giugno 1995, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 7/6/1995, n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1258, primo comma, del codice della navigazione nella parte in cui prevede la pena disciplinare della cancellazione come effetto automatico di una condanna che determini la incapacita' all'iscrizione, anziche' sulla base di una valutazione da parte dell'amministrazione competente".

Testo in vigore dal 8 giugno 1995 al 21 ottobre 2005

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 220/1995

    Ha colpito questo articolo
    1 giugno 1995

    La cancellazione dal registro dei lavoratori portuali sancita dall'art. 1258, primo comma, nel caso di condanna, passata in giudicato, per uno dei reati di cui all'art. 152, n. 4, del regolamento di esecuzione, essendo espressamente qualificata "pena disciplinare" e soprattutto essendo tale nella sostanza in quanto incidente negativamente sullo 'status' del lavoratore e fondata su un comportamento negligente o colpevole di quest' ultimo, costituisce senza dubbio esercizio di un potere disciplinare. Pertanto, non potendo indurre a diverso avviso ne' il fatto che il potere disciplinare è esercitato non già direttamente dal datore di lavoro ma dall'autorità vigilante, ne' il carattere di specialità e la natura privatistica del lavoro portuale, sussistono nella fattispecie i presupposti perché operino sia il principio di proporzione della sanzione al fatto, che la regola del contraddittorio. - V. la precedente massima A, ed ancora S. nn. 16/1991 e 158/1990. red.: S.P.

    Art. 1258 c.nav. · Art. 152 Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 giugno 1995

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 8 giugno 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 29 maggio - 1 giugno 1995, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 7/6/1995, n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1258, primo comma, del codice della navigazione nella parte in cui prevede la pena disciplinare della cancellazione come effetto automatico di una condanna che determini la incapacita' all'iscrizione, anziche' sulla base di una valutazione da parte dell'amministrazione competente".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1258 · fonte del testo

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