Art. 1258 c.nav. — Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice

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[1]Alle persone iscritte nelle matricole o nei registri del personale marittimo o del personale della navigazione interna ovvero negli albi o nel registro della gente dell'aria e' inflitta la pena disciplinare della cancellazione se riportano una condanna che determina l'incapacita' all' iscrizione nelle matricole, negli albi o nel registro. La riabilitazione importa la cessazione della pena disciplinare.

[2]Alle medesime persone puo' essere inflitta, rispettivamente dal ministro per le comunicazioni e dal direttorio dell'Ente nazionale della gente dell'aria, la inibizione dell'esercizio della professione fino a due anni in seguito a condanna per alcuno dei reati indicati nel regolamento o in leggi speciali.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 8 giugno 1995

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 220/1995

    Ha colpito questo articolo
    1 giugno 1995

    La cancellazione dal registro dei lavoratori portuali sancita dall'art. 1258, primo comma, nel caso di condanna, passata in giudicato, per uno dei reati di cui all'art. 152, n. 4, del regolamento di esecuzione, essendo espressamente qualificata "pena disciplinare" e soprattutto essendo tale nella sostanza in quanto incidente negativamente sullo 'status' del lavoratore e fondata su un comportamento negligente o colpevole di quest' ultimo, costituisce senza dubbio esercizio di un potere disciplinare. Pertanto, non potendo indurre a diverso avviso ne' il fatto che il potere disciplinare è esercitato non già direttamente dal datore di lavoro ma dall'autorità vigilante, ne' il carattere di specialità e la natura privatistica del lavoro portuale, sussistono nella fattispecie i presupposti perché operino sia il principio di proporzione della sanzione al fatto, che la regola del contraddittorio. - V. la precedente massima A, ed ancora S. nn. 16/1991 e 158/1990. red.: S.P.

    Art. 1258 c.nav. · Art. 152 Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1258 · fonte del testo

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