Art. 1251 c.nav. — Infrazioni disciplinari

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Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per gli appartenenti al personale marittimo o della navigazione interna, per le persone indicate nell'articolo 68, per le imprese e i datori di lavoro nei porti e per gli appartenenti alla gente dell'aria, quando non siano puniti come reati a norma del presente codice:

  • 1)il rifiuto o il ritardo di obbedienza ad un ordine del comandante o di altro superiore e l'inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo;
  • 2)l'inosservanza delle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attivita' dei porti;
  • 3)la negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni;
  • 4)l'assenza da bordo senza autorizzazione;
  • 5)l'abbandono della nave o dell'aeromobile;
  • 6)la mancanza di rispetto verso superiori ovvero verso ufficiali e funzionari delle capitanerie di porto o funzionari della navigazione interna o degli aerodromi, ovvero verso comandanti di navi da guerra, autorita' consolari e altre autorita' dello Stato all'estero;
  • 7)i disordini a bordo;
  • 8)ogni comportamento tale da turbare l'ordine o la disciplina della nave o dell'aeromobile, ovvero comunque non rispondente alle esigenze dell'ordine o della disciplina;
  • 9)la cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri e ogni atto incompatibile con la dignita' della bandiera nazionale.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1251 · fonte del testo

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