Art. 1256 c.nav. — Infrazioni disciplinari dei passeggeri

Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per i passeggeri:

  • 1)la mancanza di rispetto verso il comandante, gli ufficiali o i sottufficiali della nave ovvero verso il comandante o i graduati dell'aeromobile;
  • 2)il recare molestia agli altri passeggeri o allo equipaggio;
  • 3)il turbare in qualsiasi modo il buon ordine della nave o dell'aeromobile;
  • 4)l'inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1256 · fonte del testo

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