Corte costituzionale

Ordinanza n. 118/1971

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1971 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato

promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1971 dal pretore di Napoli

nel procedimento penale a carico di Celentano Luigi.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1971 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale pendente avanti il

pretore di Napoli contro Celentano Luigi per contravvenzione all'art.

1224 del codice della navigazione, l'imputato ha chiesto alla

Capitaneria di porto di Napoli di essere ammesso all'oblazione ai sensi

dell'art. 1239 del codice della navigazione;

che la Capitaneria ha trasmesso l'istanza al pretore sul

presupposto che la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della

giurisdizione penale del comandante di porto di cui alla sentenza di

questa Corte n. 121 del 1970 abbia fatto venir meno anche la competenza

di tale organo a decidere sulle domande di oblazione delle

contravvenzioni;

che il pretore, in considerazione delle differenze esistenti fra

l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 del codice penale e quella

speciale prevista dal codice della navigazione, ha ritenuto che la

competenza del comandante di porto non sia venuta meno ed ha

conseguentemente restituito gli atti;

che la Capitaneria ha ribadito il suo punto di vista, suffragandolo

con un parere espresso dal Ministero di grazia e giustizia;

che, con ricorso 1 febbraio 1971, il pretore di Napoli ha chiesto a

questa Corte la risoluzione del conflitto di attribuzione fra i poteri

dello Stato a suo avviso derivante da tale contrasto di opinioni.

Considerato che il punto controverso è stato risolto da questa

Corte con l'ordinanza n. 52 del 1971, con la quale è stata dichiarata

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1239 del codice della navigazione, sul presupposto che tale

norma, al pari di altre non più applicabili alla giurisdizione penale

del comandante di porto venuta meno per effetto della dichiarazione

d'incostituzionalità, è tuttavia applicabile in relazione

all'attività degli altri organi aventi competenza sui reati previsti

dal codice della navigazione;

che pregiudiziale appare comunque la considerazione che il

comandante di porto non è organo competente a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartiene, ai sensi

dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che tale osservazione assorbe altri profili, pure attinenti

all'ammissibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto dal pretore di Napoli col provvedimento di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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