Art. 123 c.nav. — Titoli professionali del personale marittimo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 1996 al 1 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

[1]Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:

  • a)capitano superiore di lungo corso;
  • b)capitano di lungo corso;
  • c)aspirante capitano di lungo corso;
  • d)allievo capitano di lungo corso;
  • e)padrone marittimo;
  • f)marinaio autorizzato;
  • g)capo barca;
  • h)conduttore.

[2]Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:

  • a)capitano superiore di macchina;
  • b)capitano di macchina;
  • c)aspirante capitano di macchina;
  • d)allievo capitano di macchina;
  • e)meccanico navale;
  • f)fuochista autorizzato;
  • g)motorista abilitato;
  • h)marinaio motorista.

[3]Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:

  • a)medico di bordo;
  • b)marconista.

[4]I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento, e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali.

[5]Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della professione marittima e prescrive altresi' i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca.

[6]I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento. 51

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

51

Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne".

Testo in vigore dal 22 ottobre 1996 al 1 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 22 ottobre 1996.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art123 · fonte del testo

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