Art. 1199 c.nav. — Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi

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[1]Il comandante, che imbarca sulla nave o sull'aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.

[2]Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, per l'aeromobile, per il carico o per le persone, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a tremila. Se il fatto e' commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non e' inferiore a un mese o a lire cinquecento.

[3]Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se il fatto e' previsto come piu' grave reato da altra disposizione di legge.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1199 · fonte del testo

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