Art. 119 c.nav. — Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri

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[1]((Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di eta' non inferiore ai quindici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.

[2]Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo.

[3]Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica)).

[4]Il ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti, puo' disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare.

[5]Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela.

[6]I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal ministro per le comunicazioni.

[7]Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di eta' e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria.

[8]A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma e interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1999 al 24 ottobre 2013

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 18 novembre 1973 al 31 dicembre 1999. 63 parole tolte, 33 parole aggiunte in 3 capoversi.

Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani aggiunto: o comunitari di eta' non inferiore ai quindici anni tolto: e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. tolto: Per i medici l'eta' non deve superare i quarantacinque anni.

tolto: I minori di anni quindici, ma non minori di anni dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinaraaggiunto: Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo.

Il Ministro tolto: per la marina mercantile aggiunto: dei trasporti e della navigazione puo' consentire che nelle matricole aggiunto: della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblicatolto: ; puo' altresi' consentire la immatricolazione di persone di eta' superiore ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo richiedano.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art119 · fonte del testo

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