Art. 10 — Modifiche al codice della navigazione

I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 119 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti: "Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di eta' non inferiore ai quindici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica".

Testo vigente dal 16 dicembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-12-07;472~art10 · fonte del testo

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