Art. 1184 c.nav.
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[1](Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalita' dell'aeromobile).
[2]1. Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 758 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi e' punito ((con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.)).
[3]2. ((Alla stessa sanzione)) di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 759.
Testo in vigore dal 15 gennaio 2000 al 21 ottobre 2005
