Art. 109 c.nav. — Uffici del lavoro portuale

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[1]Nei porti, nei quali l'importanza del traffico lo richieda, la disciplina delle operazioni portuali e' affidata ad uffici del lavoro portuale.

[2]Gli uffici del lavoro nei porti marittimi sono istituiti con decreto del ministro per le comunicazioni, previo parere del capo del compartimento, e sono diretti da un ufficiale di porto, che svolge la propria attivita' con l'assistenza di un consiglio di lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici e' esercitata dal capo del compartimento.

[3]Gli uffici del lavoro nei porti della navigazione interna sono parimenti istituiti con decreto del ministro per le comunicazioni e sono diretti da un funzionario dell'ispettorato di porto, che svolge la propria attivita', con l'assistenza di un consiglio del lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici e' esercitata dal capo dell'ispettorato di porto.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 19 febbraio 1994

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 163/1976

    Questione inammissibile
    7 luglio 1976

    È irrilevante (e va conseguentemente dichiarata inammissibile) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 cod. navig. e dell'art. 3 legge 9 luglio 1967, n. 589 (istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste) sollevata, in riferimento all'art. 35, comma primo, Cost., in un giudizio penale nel quale era sorta questione circa la competenza dell'Ispettorato del lavoro a svolgere indagini di polizia giudiziaria in relazione ad un infortunio sul lavoro avvenuto nel corso di operazioni portuali. Invero, la risoluzione della questione sollevata non potrebbe influire in alcun modo sulla decisione che il giudice è chiamato ad emettere, dal momento che l'asserita incompetenza, pur se sussistente, non potrebbe dar luogo che ad una di quelle irregolarità di ordine esclusivamente formale le quali non impediscono che il giudice possa liberamente valutarli dopo averne controllato l'attendibilità in correlazione con le altre risultanze processuali.

    Art. 109 c.nav. · Art. 3 Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art109 · fonte del testo

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