Corte costituzionale

Sentenza n. 163/1976

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1976 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 109 del

codice della navigazione e dell'art. 3, n. 5, della legge 9 luglio

1967, n. 589 (istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste),

promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1974 dal pretore di Trieste

nel procedimento penale a carico di Colautti Lorenzo ed altri, iscritta

al n. 130 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 133 del 22 maggio 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 10 gennaio 1974, nel corso di procedimento

penale a carico di Colautti Lorenzo e altri, il pretore di Trieste ha

sollevato, in riferimento all'art. 35 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 109 cod. nav. e dell'art. 3, n. 5, della legge

9 luglio 1967, n. 589 (istitutiva dell'Ente autonomo del porto di

Trieste), sotto il profilo che dette norme attribuirebbero agli uffici

del lavoro portuale anziché all'Ispettorato del lavoro la vigilanza

sulle operazioni portuali eseguite nell'ambito del porto di Trieste.

L'ordinanza, comunicata e notificata nei sensi di legge, è stata

pubblicata il 22 maggio 1974 sul n. 133 della Gazzetta Ufficiale. Nel

giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

assistito e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Trieste, nel corso di un procedimento penale

originato da infortunio sul lavoro subito da un operaio nel porto di

Trieste (procedimento nel quale era stata eccepita l'incompetenza

dell'Ispettorato del lavoro a compiere atti di polizia giudiziaria

disposti da esso pretore in relazione al predetto infortunio) ha

sollevato, in riferimento all'art. 35, comma primo, Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 109 cod. nav. e dell'art. 3 della

legge 9 luglio 1967, n. 589, sotto il profilo che tali norme

attribuirebbero in via esclusiva all'ufficio del lavoro portuale e,

per esso, all'Ente autonomo del porto di Trieste la disciplina e la

vigilanza sulle operazioni portuali che vi si effettuano, eliminando

ogni competenza dell'Ispettorato del lavoro.

Secondo il giudice a quo, l'Ente autonomo del porto di Trieste pur

esercitando le suddette funzioni ha la gestione diretta delle

operazioni portuali e assume, rispetto alle maestranze utilizzate per

la loro esecuzione, anche la qualifica di datore di lavoro, e, con

essa, gli obblighi che da tale qualifica discendono, primo fra tutti

quello di rispettare le disposizioni in materia di prevenzione degli

infortuni sul lavoro (artt. 1 e 4, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).

Conseguentemente l'Ente non sarebbe il soggetto più idoneo a vigilare

sull'osservanza di tali disposizioni. Di qui i dubbi di violazione

dell'art. 35, comma primo, Cost., il quale, sancendo il principio che

"la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni",

imporrebbe al legislatore ordinario non solo l'obbligo di emanare norme

intese a disciplinare l'attività lavorativa al fine di tutelare la

salute dei lavoratori e la loro dignità di uomini e di cittadini ma

anche quello di predisporre idonei strumenti per l'applicazione di tali

norme e non meno idonei organi di vigilanza e di controllo.

2. - La rilevanza della questione deriverebbe, secondo quanto si

assume nell'ordinanza, dal fatto che essendo impugnata la competenza

dell'Ispettorato del lavoro e, conseguentemente, la utilizzazione delle

indagini delegate compiute da tale organo verrebbe meno una qualsiasi

prova circa i fatti da esaminare. Senonché è da rilevarsi che il

processo penale è caratterizzato dal principio del libero

convincimento del giudice il quale comporta, come è noto, che il

giudice possa tener conto - ai fini della decisione - di qualsiasi

elemento di prova acquisito al processo che abbia in sé l'attitudine,

secondo le comuni regole di logica e di esperienza, a dimostrare la

verità dei fatti in relazione ai quali è stata promossa l'azione

penale. Ed è noto altresì che mere irregolarità di ordine formale,

in ordine all'acquisizione di tali mezzi, non impediscono che il

giudice possa liberamente valutarli dopo averne controllato

l'attendibilità in correlazione con le altre risultanze processuali e

ovviamente dandone conto in motivazione. A meno che, s'intende, non si

tratti di irregolarità derivanti dalla violazione di norme la cui

osservanza sia richiesta a pena di nullità e non vi sia stata

sanatoria.

Ciò premesso è agevole osservare che anche in caso di

riconosciuta incompetenza dell'Ispettorato del lavoro in materia di

lavoro portuale, il giudice a quo potrebbe egualmente tener conto, ai

fini della ricostruzione dei fatti di causa ed in concorso con gli

altri elementi di prova già acquisiti o da acquisire al processo, dei

risultati delle indagini effettuate dal predetto organo ai sensi

dell'art. 231 del codice di procedura penale. È evidente infatti che

l'asserita incompetenza, pur se sussistente, non potrebbe dar luogo che

ad una di quelle irregolarità di ordine esclusivamente formale le

quali, per quanto si è detto, non impediscono l'utilizzazione in

giudizio delle prove raccolte.

Viene pertanto a mancare la necessaria pregiudizialità della

questione sollevata dal momento che la sua risoluzione non potrebbe

influire in alcun modo sulla decisione che il giudice a quo è chiamato

ad emettere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 109 del codice della navigazione

e dell'art. 3 della legge 9 luglio 1967, n. 589 (istitutiva dell'Ente

autonomo del porto di Trieste) sollevata, in riferimento all'art. 35,

comma primo, della Costituzione, dal pretore di Trieste con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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