Art. 33 — Condizioni per la navigazione temporanea

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 2005 al 13 febbraio 2018. Leggi il testo vigente →

Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatario dell'autorizzazione. Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unita'.

Testo in vigore dal 31 agosto 2005 al 13 febbraio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art33 · fonte del testo

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