Art. 33 — Condizioni per la navigazione temporanea
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Abrogato dal 13 febbraio 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Abrogato dal 13 febbraio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 2005 al 13 febbraio 2018. 56 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatario dell'autorizzazione. Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art33 · fonte del testo
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