Art. 15-ter — Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche

Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Le modalita' di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente codice. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono: ((a) la licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;))

  • b)il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;
  • c)il libro unico di bordo. (( La licenza e il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettere a) e c), sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. )) E' fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facolta' di sostituire la ((licenza di cui al comma 3, lettera a))) con l'atto di nazionalita' di cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice.

Testo vigente dal 22 dicembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2018 al 22 dicembre 2020. 21 parole tolte, 41 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) la licenza tolto: di navigazione di cui all'articolo 22, che abilita la nave alla navigazione marittima internazionale aggiunto: per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) il libro unico di bordo. tolto: Il aggiunto: La licenza e il libro unico di bordo di cui al comma 3, tolto: lettera aggiunto: lettere a) e c), tolto: e' disciplinato con il aggiunto: sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. E' fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facolta' di sostituire la licenza di tolto: navigazione aggiunto: cui al comma 3, lettera a) con l'atto di nazionalita' di cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art15ter · fonte del testo

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