Bandiera nazionale e ((numeri)) di individuazione ((dell'unita')) Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte (( nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN))) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte ((da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici)). Dopo il numero di ((individuazione)) e' apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto. (( Le unita' gia' immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione gia' assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione. )) Le caratteristiche ((dei numeri)) di individuazione delle unita' da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto ((...)) con un ((numero di iscrizione che puo' essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia gia' stata utilizzata per l'identificazione di altra unita' da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralita' pubblica e al buon costume.)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229)).

Testo vigente dal 13 febbraio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 2005 al 13 febbraio 2018. 58 parole tolte, 162 parole aggiunte.

aggiunto: Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell'unita' Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte tolto: nei registri aggiunto: nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte tolto: dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione aggiunto: da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici. Dopo il numero di tolto: iscrizione aggiunto: individuazione e' apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto. Le tolto: caratteristiche delle sigle aggiunto: unita' gia' immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione gia' assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione. Le caratteristiche dei numeri di individuazione delle unita' da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto tolto: anche con un nome che deve essere differente da ogni altro gia' registrato nel medesimo ufficio di iscrizione. Il proprietario che trasferisca o venda all'estero l'unita' da diporto e' tenuto a chiedere preventivamente il nulla osta alla dismissione della bandieraaggiunto: ... con un numero di iscrizione che puo' essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia gia' stata utilizzata per l'identificazione di altra unita' da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralita' pubblica e al buon costume.. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art25 · fonte del testo

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