Art. 244 c.c.i.i. — Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale

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Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza. Quando il giudice delegato dispone il voto su piu' proposte di concordato ai sensi dell'articolo 241, comma 2, quarto periodo, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parita', la proposta presentata per prima.

Testo in vigore dal 14 febbraio 2019 al 28 settembre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art244 · fonte del testo

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