Art. 213 c.c.i.i. — Programma di liquidazione

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Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre ((centocinquanta)) giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di ((centocinquanta)) giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ((notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e)) ne da' comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilita' del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attivita' di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attivita' liquidatoria, in presenza di giustificati motivi. Il programma e' suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalita' della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresi', indicati gli esiti delle liquidazioni gia' compiute. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorche' relativi a singoli rami dell'azienda, nonche' le modalita' di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco. Nel programma e' indicato il termine entro il quale avra' inizio l'attivita' di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro ((otto)) mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attivita' di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non puo' eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessita', questo termine puo' essere differito a sette anni dal giudice delegato. Per sopravvenute esigenze, il curatore puo' presentare un supplemento del piano di liquidazione. ((Prima della approvazione del programma, il curatore puo' procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se gia' nominato, solo quando dal ritardo puo' derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.)) Il programma e' trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato. Il mancato rispetto dei termini ((di cui al comma 5)) senza giustificato motivo e' causa di revoca del curatore. ((9. Se il curatore ha rispettato i termini di cui al comma 5, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione))

Testo in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022. 49 parole tolte, 98 parole aggiunte in 2 capoversi.

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre tolto: centottanta aggiunto: centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di tolto: centottanta aggiunto: centocinquanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo e' giusta causa di … beni, se l'attivita' di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore aggiunto: notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne da' comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo … avra' inizio l'attivita' di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro tolto: dodici aggiunto: otto mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei … delegato. Per sopravvenute esigenze, il curatore puo' presentare un supplemento del piano di liquidazione. aggiunto: Prima della approvazione del programma, il curatore puo' procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se gia' nominato, solo quando dal ritardo puo' derivare pregiudizio all'interesse dei creditori. Il programma e' trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al … singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato. Il mancato rispetto dei termini tolto: previsti dal programma di liquidazione aggiunto: di cui al comma 5 senza giustificato motivo e' causa di revoca del curatore.

tolto: -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo. aggiunto: 9. Se il curatore ha rispettato i termini di cui al comma 5, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art213 · fonte del testo

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