Art. 198 c.c.i.i. — Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. Leggi il testo vigente →

Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che puo' raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonche' l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilita' del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. (( Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile. ))

Testo in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022. 59 parole tolte, 48 parole aggiunte in 2 capoversi.

… del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. Il tolto: curatore deve inoltre redigere aggiunto: debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo eserciziotolto: , se non e' stato aggiunto: entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore tolto: nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie aggiunto: e ai bilanci e agli elenchi presentati tolto: dal debitore a norma dell'articolo 39.

tolto: -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo aggiunto: Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art198 · fonte del testo

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