Art. 158 c.c.i.i. — Crediti non pecuniari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022. Leggi il testo vigente →

[1]I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

[2]-------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

Testo in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art158 · fonte del testo

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