Art. 901 c.o.m. — Motivi privati

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L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda motivata dell'interessato. L'aspettativa non puo' avere durata inferiore a quattro mesi e non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. La sua concessione e' subordinata alle esigenze di servizio. Trascorsi i primi quattro mesi il militare puo' fare domanda di richiamo anticipato in servizio. Il militare e' richiamato in servizio a domanda, se deve essere valutato per l'avanzamento o deve frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori. Il militare che e' gia' stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non puo' esservi ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non e' computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennita' di fine servizio e dell'avanzamento. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art901 · fonte del testo

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