Art. 868 c.o.m. — Disposizioni generali sulla reintegrazione nel grado

Il militare che ha subito un provvedimento di perdita del grado, puo' essere reintegrato nello stesso nei casi previsti dal presente codice e con le modalita' stabilite dal regolamento. La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del provvedimento. La reintegrazione nel grado non comporta la riassunzione in servizio, salvo quanto previsto dagli articoli 961 e 962. Il militare reintegrato e' iscritto nei corrispondenti ruoli del congedo.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art868 · fonte del testo

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