Art. 771 c.o.m. — Nomina a maresciallo

Agli effetti della nomina a maresciallo, che si consegue con decreto ministeriale, gli allievi che hanno superato gli esami finali relativi ai corsi di cui agli articoli 766 e 767, sono iscritti in ruolo secondo l'ordine delle graduatoria di fine corso determinato dal punto di classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformita' alle disposizioni contenute nel regolamento. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 766, che hanno superato gli esami finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si concludono le previste sessioni di idoneita'. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 767, che hanno superato gli esami di fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del corso. La data di nomina e' comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all' articolo 766, concluso nell'anno. I frequentatori che superano il corso biennale sono ammessi alla frequenza di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola marescialli, al termine del quale l'anzianita' relativa viene rideterminata con decreto ministeriale sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalita' previste dal regolamento. I frequentatori che non superano il corso di perfezionamento non sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianita', secondo l'ordine della graduatoria valida per la rideterminazione dell'anzianita' relativa. I frequentatori che superano il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, ottengono l'anzianita' relativa che a essi sarebbe spettata se avessero superato il corso al loro turno. ((I vincitori del concorso di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 e 767 nominati marescialli nello stesso anno. L'anzianita' relativa e' stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito del concorso.))

Testo vigente dal 25 febbraio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 2014 al 25 febbraio 2026. 49 parole aggiunte.

… relativa che a essi sarebbe spettata se avessero superato il corso al loro turno. aggiunto: I vincitori del concorso di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 e 767 nominati marescialli nello stesso anno. L'anzianita' relativa e' stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito del concorso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art771 · fonte del testo

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