Art. 772 c.o.m. — Sospensione dalla nomina a maresciallo

La nomina a maresciallo e' sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • a)sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
  • b)sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
  • c)sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
  • d)si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art772 · fonte del testo

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