Codice dell’ordinamento militare

Art. 770 c.o.m. — Dimissioni dai corsi

Sono dimessi dai corsi i frequentatori che si trovino nelle condizioni previste dal regolamento. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o per altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore, lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi, di cui ai commi precedenti sono adottati con determinazione del Direttore generale del personale militare o da altra autorita' da questi delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art770 · fonte del testo

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