Art. 649 — Dimissioni, rinvii e allontanamenti

I frequentatori che, per motivi indipendenti dalla propria volonta', sono rimasti assenti per un periodo, anche non continuativo, superiore a un terzo dei giorni di durata del corso, interrompono la frequenza del corso stesso e non sono ammessi agli esami finali. Tali frequentatori sono ammessi d'autorita' a ripeterlo in una successiva sessione. Eventuali dimissioni dal corso normale di Stato maggiore per gravi mancanze disciplinari ovvero per manifesto scarso rendimento nelle attivita' formative sono disposte dal Capo di stato maggiore della Marina militare, su proposta dell'ammiraglio comandante, sentito il parere dell'Ispettore delle scuole. Tali dimissioni comportano l'inammissibilita' a frequentare altre sessioni del corso in oggetto.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art649 · fonte del testo

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