Testo unico ordinamento militare

Art. 632 — Rinvio e dimissione

(( Il rinvio d'autorita' per motivi di servizio, autorizzato dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano solo per esigenze inderogabili di Forza armata e nei soli casi in cui non si sia gia' verificato alcuno dei rinvii previsti dal presente articolo, puo' essere disposto al solo corso di Stato maggiore immediatamente successivo a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare. )) Il rinvio d'autorita' dell'ufficiale sottoposto a sanzione disciplinare di stato ovvero sospeso precauzionalmente dall'impiego e' disposto sino alla cessazione degli effetti della sanzione ovvero alla revoca a tutti gli effetti del provvedimento di sospensione. L'ufficiale, che non puo' iniziare a frequentare il corso di Stato maggiore entro un periodo di tempo pari a un sesto della durata, puo' presentare domanda di rinvio a frequentare il corso nell'anno accademico successivo, se ricorrono gravi e documentati motivi di carattere privato ovvero entro i due anni accademici successivi, nel caso di infermita' riconosciuta dai competenti organi medico-legali. L'ufficiale che si assenta per un periodo di tempo complessivo superiore a un sesto della durata e' dimesso dal corso. Se l'assenza e' determinata da gravi e documentati motivi di carattere privato ovvero da infermita' riconosciuta dai competenti organi medico-legali, puo' essere disposto il rinvio d'ufficio a frequentare il corso, rispettivamente, entro l'anno accademico successivo ovvero entro i due anni accademici successivi. Il rinvio per motivi di studio alla sessione successiva dello stesso corso ovvero al corso successivo puo' essere disposto, per una sola volta, in favore dell'ufficiale che non e' stato ammesso all'esame finale, di cui all' articolo 629, per aver conseguito un punteggio inferiore a 18/30. L'ufficiale, che per gravi motivi di carattere privato o per infermita' non puo' sostenere l'esame finale nel giorno stabilito, e' rinviato ad altra data entro la stessa ovvero la successiva sessione d'esame. La dimissione dal corso di Stato maggiore per gravi motivi disciplinari ovvero per scarso rendimento negli studi e' disposta dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano, su proposta di un'apposita commissione nominata dal comandante dell'istituto di formazione, e comporta l'inammissibilita' a frequentare altro corso di stato maggiore.

Testo vigente dal 28 aprile 2012

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Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012. 5 parole tolte, 29 parole aggiunte.

Il rinvio d'autorita' per motivi di servizio, autorizzato dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano aggiunto: solo per esigenze inderogabili di Forza armata e nei soli casi in cui non si sia gia' verificato alcuno dei rinvii previsti dal presente articolo, puo' essere disposto tolto: solo ai due corsi aggiunto: al solo corso di Stato maggiore immediatamente tolto: successivi aggiunto: successivo a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare. Il rinvio d'autorita' dell'ufficiale sottoposto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art632 · fonte del testo

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